Il D.M. 02/09/2021 ha riscritto la classificazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il vecchio D.M. 10/03/1998. Per le attività in fascia di rischio elevato (ex livello 3) l’obbligo di presidio antincendio interno è diventato più stringente: numero minimo di addetti per turno, attestato VVF di tipo 3, esercitazioni periodiche documentate. Eppure nella nostra esperienza sul campo in Lombardia, almeno 6 aziende su 10 in classe di rischio elevato presentano una o più non conformità che, in caso di ispezione ATS o sopralluogo VVF, si traducono in sanzioni penali a carico del datore di lavoro.
Di seguito i 7 segnali che la gestione antincendio aziendale non è a norma. Se ne riconosci anche solo uno, è il momento di intervenire.
1. Un solo addetto antincendio per turno in stabilimento multi-piano
L’errore più comune. Il D.M. 02/09/2021 (allegato I) prevede che il numero di addetti antincendio sia proporzionato alla complessità dell’attività, alla superficie, ai piani e alla presenza di lavoratori. In un capannone su 2-3 livelli con più di 50 lavoratori, un solo addetto è oggettivamente insufficiente per garantire evacuazione e primo intervento. Il datore di lavoro risponde dell’inadeguatezza in sede di sopralluogo.
2. Attestato VVF scaduto o mai aggiornato
L’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco (D.M. 02/09/2021 art. 5) richiede aggiornamento periodico. Già oggi sono frequenti i casi di addetti formati nel 2018-2019 con attestato di tipo C (vecchia normativa) ancora utilizzati come “validi” senza retraining. In caso di incidente, l’inadeguatezza formativa diventa colpa grave del datore.
3. Esercitazioni di evacuazione mai eseguite (o solo “sulla carta”)
L’art. 5 del D.M. 02/09/2021 e l’art. 46 del D.Lgs 81/08 impongono esercitazioni periodiche (di norma annuali) con registrazione del verbale, simulazione di scenari realistici e verifica delle vie di esodo. La prassi di firmare verbali “di comodo” senza esercitazione reale è una delle prime contestazioni che emergono in caso di infortunio grave.
4. Estintori non controllati o con manutenzione scaduta
UNI 9994-1 impone controllo semestrale e revisione/collaudo a intervalli definiti (in genere 36/72 mesi a seconda del tipo). Estintori con cartellino fuori scadenza in azienda con rischio elevato = sanzione sicura e responsabilità diretta del datore di lavoro per omessa vigilanza.
5. Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) inesistente o copiato da modello generico
Il PEE deve essere specifico per il sito: planimetrie, scenari di rischio, ruoli, catena di comando, modalità di chiamata ai soccorsi. I template generici scaricati da internet non superano un’ispezione seria. In molti casi, il PEE viene redatto una volta e mai aggiornato dopo modifiche al layout produttivo, all’organico o agli impianti.
6. Squadra antincendio composta da personale interno non disponibile h24/365
Affidare il presidio antincendio solo a dipendenti interni significa scoprire i turni notturni, i weekend, le ferie estive, la malattia. Per attività produttive che operano oltre l’orario d’ufficio, lasciare il sito senza un addetto antincendio formato per anche solo qualche ora costituisce omessa sorveglianza.
7. Nessuna integrazione tra addetto antincendio e addetto primo soccorso
Spesso le aziende delegano i due ruoli a persone diverse senza coordinamento. In caso di emergenza reale, i due flussi (evacuazione + assistenza sanitaria) devono operare in sincrono. La mancanza di procedure integrate emerge subito durante un’esercitazione fatta seriamente, e diventa un’aggravante in caso di incidente con conseguenze sui lavoratori.
Cosa rischia il datore di lavoro: l’art. 55 D.Lgs 81/08
L’inadempienza degli obblighi di sicurezza antincendio si traduce in responsabilità penale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 81/08:
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € per omessa valutazione del rischio incendio e omessa designazione degli addetti
- Ammenda fino a 2.740 € per omessa formazione degli addetti (art. 37)
- In caso di infortunio grave o mortale, le sanzioni si cumulano con i reati di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale
La giurisprudenza recente (Cass. Pen. Sez. IV) ha consolidato il principio che la responsabilità del datore non si esaurisce con la “delega di funzioni”: serve vigilanza attiva e documentata sull’operatività reale del sistema antincendio.
Come Vigil Pro esternalizza il presidio antincendio in 48-72 ore
Vigil Pro fornisce addetti antincendio già in possesso di attestato VVF rischio elevato (tipo 3) in corso di validità, immediatamente operativi presso il sito del cliente. Il modello è quello del servizio operativo continuativo, non della formazione: Vigil Pro non eroga corsi, ma mette a disposizione personale già certificato, contrattualizzato e coperto da assicurazione professionale.
- Attivazione del servizio in 48-72 ore dalla firma del contratto
- Copertura su turni notturni, weekend e festivi senza scoperture
- Personale già formato: zero costo corso VVF a carico del cliente
- Sostituzione garantita in caso di assenza dell’operatore titolare
- Integrazione con servizio addetto primo soccorso BLS-D
- Tracciabilità del servizio (rapportini, log accessi, verbali)
Disclaimer: Vigil Pro fornisce esclusivamente il servizio operativo di addetto antincendio già certificato. Non eroga corsi di formazione VVF.
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Se anche uno solo dei 7 segnali descritti riguarda la tua azienda, Vigil Pro effettua un sopralluogo tecnico gratuito presso il sito. Richiedi il preventivo nella pagina dedicata al servizio antincendio Lombardia.


