Nel 2020 il Parlamento ha ritenuto necessaria una legge dedicata alla sicurezza di chi lavora in sanità: la legge 14 agosto 2020, n. 113, che ha inasprito le pene per chi aggredisce un operatore sanitario e ha istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. La stessa legge ha istituito una giornata nazionale, il 12 marzo, dedicata alla prevenzione della violenza contro gli operatori.
Nell’autunno 2024 il legislatore è tornato sul tema con un intervento d’urgenza che ha reso possibile l’arresto in flagranza differita per le aggressioni al personale sanitario e ha reso procedibili d’ufficio le lesioni commesse ai loro danni. Quando un ordinamento interviene due volte in quattro anni sullo stesso fenomeno, il fenomeno non è marginale.
Questo articolo mette in fila i numeri, il quadro normativo e le misure organizzative che ospedali, cliniche private, poliambulatori e RSA stanno adottando in Lombardia. Non è un articolo commerciale: è il quadro di riferimento per chi deve decidere.
Che cosa dicono i numeri
Il fenomeno ha tre caratteristiche che emergono con costanza da tutte le rilevazioni disponibili, dai dati INAIL sulle denunce di infortunio da aggressione alle indagini delle società scientifiche e degli ordini professionali.
Primo: è concentrato. Non è distribuito uniformemente sulle strutture. Le aree a maggiore incidenza sono sempre le stesse: pronto soccorso, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, servizi per le dipendenze, continuità assistenziale, e più in generale ogni punto in cui si incontrano attesa, dolore e informazione mancante.
Secondo: è sotto-denunciato. Gli episodi che entrano nelle statistiche sono quelli che producono un referto o una denuncia. Le aggressioni verbali, le minacce e le intimidazioni — che sono la parte più numerosa — restano quasi sempre fuori. Chiunque lavori in reparto sa che il rapporto tra episodi vissuti ed episodi registrati è di molti a uno.
Terzo: colpisce soprattutto chi accoglie. Infermieri e personale di front-office sono la categoria più esposta, più dei medici: sono loro a comunicare i tempi di attesa, a dire che il familiare non può entrare, a gestire l’accettazione.
Accanto alle aggressioni c’è una seconda voce, meno drammatica ma economicamente rilevante: i furti. Effetti personali dei degenti, borse del personale negli spogliatoi, dispositivi elettromedicali portatili, farmaci. Nelle RSA si aggiunge un tema specifico e delicato: la protezione di ospiti fragili e la tracciabilità di chi entra ed esce.
Il quadro normativo in tre livelli
1. La tutela penale
La legge 113/2020 ha introdotto una specifica aggravante e ha ampliato la tutela penale per il personale sanitario e socio-sanitario nell’esercizio delle funzioni. L’intervento del 2024 ha aggiunto due strumenti pratici: la procedibilità d’ufficio per le lesioni ai danni degli operatori e la possibilità di arresto in flagranza differita, cioè entro un tempo limitato dai fatti, sulla base di documentazione video o fotografica.
2. La sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, compreso quello di aggressione da parte di terzi. Per le strutture sanitarie questo significa che il rischio violenza va inserito nel documento di valutazione dei rischi, con misure organizzative, tecniche e formative conseguenti. Non è una facoltà.
3. Le raccomandazioni ministeriali
La Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8 sulla prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari indica da anni un percorso preciso: analisi dei fattori di rischio per singola area, definizione di un programma di prevenzione, formazione del personale, sistema di segnalazione degli eventi, revisione periodica. Le strutture che hanno abbassato davvero il numero di episodi sono quelle che hanno seguito questo schema, non quelle che hanno solo messo un vigilante all’ingresso.
Le misure che funzionano, in ordine di efficacia
Le esperienze documentate convergono su un punto: le misure organizzative pesano più di quelle tecnologiche, e la presenza di personale dedicato funziona se è inserita in un sistema, non se è sostitutiva di esso.
| Misura | Effetto atteso | Dove incide di più |
|---|---|---|
| Informazione sui tempi di attesa e triage trasparente | Riduce la causa più frequente di escalation | Pronto soccorso, accettazione, CUP |
| Formazione del personale sulla de-escalation | Interrompe l’episodio nei primi 30 secondi | Front-office, infermieri, portineria |
| Sistema di segnalazione degli eventi | Rende visibile il fenomeno e permette di intervenire dove serve | Tutta la struttura |
| Presidio dedicato nelle fasce critiche | Presenza visibile e intervento immediato | Sere, weekend, notte, festivi |
| Controllo degli accessi ai reparti | Riduce furti e ingressi non autorizzati | Degenze, spogliatoi, magazzini farmaci |
| Dispositivi di allarme individuali | Accorcia il tempo di soccorso all’operatore | Aree isolate, turni notturni, servizi territoriali |
| Videosorveglianza con gestione corretta dei dati | Deterrenza e prova per la flagranza differita | Ingressi, attese, corridoi comuni |
Sulle immagini vale la pena una precisazione, perché è il punto su cui le strutture sbagliano più spesso: la videosorveglianza in ambito sanitario tratta dati particolari e in aree frequentate da lavoratori. Serve una base giuridica corretta, un’informativa adeguata, tempi di conservazione definiti e accessi limitati alle persone autorizzate. Il quadro operativo è quello descritto in controllo accessi e GDPR.
Le fasce orarie: dove va messo il presidio
Se una struttura può permettersi copertura solo per una parte della giornata, i dati indicano dove metterla. Gli episodi si addensano nella fascia serale e notturna, nei fine settimana e nei giorni festivi, cioè quando il personale in servizio è più ridotto, i servizi amministrativi sono chiusi, le attese si allungano e la struttura è più vuota. È lo stesso motivo per cui i furti negli spogliatoi avvengono di preferenza durante i cambi turno.
Un presidio dalle 20 alle 8, sette giorni su sette, copre la finestra in cui si concentra la parte più consistente del problema, a un costo che è meno della metà di una copertura continua. Per le strutture con pronto soccorso o accettazione h24 il ragionamento cambia, ma la logica resta: si copre dove i dati dicono che succede, non dove sta l’ingresso principale.
Cosa cambia per le RSA
Le residenze per anziani hanno un profilo di rischio diverso dagli ospedali. Le aggressioni al personale esistono, ma sono spesso legate a condizioni cliniche degli ospiti e si affrontano con formazione e protocolli assistenziali, non con la sicurezza fisica. Quello che invece riguarda direttamente la vigilanza è altro: il controllo degli ingressi dei visitatori, la prevenzione degli allontanamenti degli ospiti con deterioramento cognitivo, la protezione dei beni personali e la copertura notturna di una struttura con poche unità di personale sveglio.
È un impianto che va costruito insieme alla direzione sanitaria, perché tocca la libertà degli ospiti: ogni misura deve essere proporzionata e mai limitativa oltre il necessario. Il servizio specifico per queste realtà è descritto nella pagina vigilanza per strutture sanitarie, cliniche e RSA.
La check-list per una direzione sanitaria
- Il rischio di aggressione è formalizzato nel documento di valutazione dei rischi, area per area?
- Esiste un sistema di segnalazione degli episodi che il personale usa davvero, ed è anonimo dove serve?
- Il personale di front-office ha ricevuto formazione specifica sulla gestione dei conflitti?
- Sono state individuate le fasce orarie e le aree a maggior rischio, con dati vostri e non con impressioni?
- Chi lavora da solo in area isolata ha un modo per chiedere aiuto in pochi secondi?
- Gli accessi ai reparti di degenza, agli spogliatoi e ai depositi farmaci sono controllati?
- La gestione delle immagini è conforme, con informativa, tempi di conservazione e accessi tracciati?
- Esiste una procedura scritta su cosa fa il personale, e cosa fa l’eventuale addetto, quando un episodio è in corso?
Se le risposte negative sono più di due, il problema non si risolve comprando ore di presidio: si risolve prima mettendo in ordine l’organizzazione, e poi decidendo dove serve una presenza. Il percorso di analisi preliminare è quello descritto in come funziona un audit di sicurezza, e il quadro generale dei dati regionali è nel nostro Osservatorio sulla sicurezza in Lombardia.
Domande frequenti
Le strutture sanitarie sono obbligate ad avere un servizio di vigilanza?
Non esiste un obbligo generalizzato di attivare un servizio di vigilanza privata. Esiste però l’obbligo, previsto dal D.Lgs. 81/2008, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio di violenza da parte di terzi, e di adottare le misure conseguenti. Se la valutazione individua un rischio significativo, la struttura deve intervenire: con misure organizzative, tecniche, formative e, dove necessario, con personale dedicato.
Che cosa prevede la legge 113 del 2020?
La legge 14 agosto 2020, n. 113 ha rafforzato la tutela penale degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni, ha istituito presso il Ministero della Salute l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e ha istituito la giornata nazionale del 12 marzo dedicata alla prevenzione della violenza contro il personale sanitario.
In quali reparti si concentrano le aggressioni?
Le rilevazioni disponibili indicano con costanza pronto soccorso, servizi psichiatrici, servizi per le dipendenze, continuità assistenziale e punti di accettazione. Sono i contesti in cui si sommano attesa prolungata, sofferenza, informazioni percepite come insufficienti e presenza di persone in condizioni di alterazione. Le fasce orarie più critiche sono la sera, la notte, i fine settimana e i festivi.
La videosorveglianza in ospedale è consentita?
Sì, ma con condizioni precise. Trattandosi di aree frequentate da pazienti e lavoratori, servono una base giuridica adeguata, un’informativa chiara, tempi di conservazione definiti e limitati, accessi alle immagini riservati a soggetti autorizzati e tracciati, e il rispetto delle regole in materia di controllo a distanza dei lavoratori. Le immagini possono essere determinanti anche ai fini della flagranza differita introdotta dall’intervento normativo del 2024.
Dovete impostare il presidio di una struttura sanitaria?
Partiamo dai vostri dati di episodi e fasce orarie, non da un pacchetto standard. Guarda il servizio per strutture sanitarie, cliniche e RSA o il quadro della vigilanza privata in Lombardia.
A cura di Giuseppe Nesca · Reparto Commerciale, Vigil Pro Security

