Quando un’azienda affida a terzi un servizio che si svolge dentro i propri luoghi di lavoro, entra in gioco l’articolo 26 del D.Lgs 81/2008. La vigilanza rientra pienamente in questa casistica: significa personale esterno che circola in sede, spesso di notte, spesso quando gli impianti sono in una configurazione diversa da quella diurna.
Nella pratica il tema si presenta quasi sempre nello stesso modo: il servizio è già stato scelto, l’RSPP chiede il DUVRI e nessuno sa esattamente cosa ci vada scritto. Qui mettiamo in fila quando il documento serve, chi lo redige, quali rischi da interferenza vanno considerati per un servizio di vigilanza e quale documentazione chiedere prima di far entrare chiunque.
Che cos’è il DUVRI e da dove nasce
Il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze — è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008. Non valuta i rischi propri dell’azienda committente (che stanno nel DVR) né quelli propri dell’impresa appaltatrice (che stanno nel suo): valuta ciò che nasce dall’incontro fra le due attività.
La distinzione è sostanziale. Il rischio che un operatore scivoli su una scala è dell’appaltatore. Il rischio che un operatore percorra di notte un corridoio dove la vostra impresa di pulizie sta lavando il pavimento è un’interferenza, e su quello il documento deve dire qualcosa.
Il DUVRI è allegato al contratto di appalto ed è un documento dinamico: si aggiorna quando cambiano lavorazioni, orari, luoghi o imprese presenti.
Quando serve e quando non serve
Il comma 3-bis dell’art. 26 esclude l’obbligo di redazione in tre casi:
- servizi di natura intellettuale (una consulenza, una progettazione);
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, a condizione che non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, da lavori in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dai rischi particolari elencati nell’allegato XI.
Come si traduce sulla vigilanza:
| Situazione | DUVRI | Perché |
|---|---|---|
| Presidio continuativo in sede | Sì | Presenza fisica stabile nei luoghi di lavoro, ben oltre i cinque uomini-giorno |
| Reception e controllo accessi in orario d’ufficio | Sì | Coabitazione quotidiana con l’attività aziendale e con altre imprese |
| Ronde ispettive notturne ricorrenti | Sì | Accesso ripetuto ai luoghi di lavoro, anche se di breve durata per singolo passaggio |
| Servizio spot per un singolo evento di poche ore | Da valutare | Può rientrare sotto la soglia dei cinque uomini-giorno, se non ci sono rischi particolari |
| Solo intervento su allarme, senza presenza programmata | Da valutare | L’accesso è eventuale e occasionale: si valuta caso per caso con l’RSPP |
Anche dove il documento non è obbligatorio restano fermi gli altri obblighi del committente: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e l’informazione sui rischi specifici dell’ambiente.
I rischi da interferenza tipici di un servizio di vigilanza
Circolazione di mezzi nei piazzali
Il passaggio della pattuglia avviene in aree dove possono essere in corso carico e scarico, manovre di mezzi pesanti o lavori di manutenzione. Misura tipica: percorsi e orari definiti, sensi di marcia, divieto di manovra in presenza di mezzi in movimento.
Percorsi notturni e illuminazione
Di notte l’illuminazione è ridotta e i percorsi di ispezione includono scale, rampe, aree esterne e coperture. Misura tipica: percorso di ispezione concordato e mappato, esclusione delle aree non sicure, obbligo di illuminazione individuale.
Impianti in funzione fuori orario
Linee di produzione in ciclo continuo, celle frigorifere, gruppi elettrogeni, impianti di ricarica: attrezzature che di notte possono essere attive o in manutenzione automatica. Misura tipica: elenco delle aree interdette e divieto di accesso ai locali tecnici.
Varchi automatizzati
Cancelli scorrevoli, sbarre, portoni sezionali e tornelli sono una causa ricorrente di infortunio per chi li usa senza conoscerli. Misura tipica: istruzioni operative sui comandi, posizioni sicure, procedura in caso di blocco.
Coabitazione con altre imprese
Pulizie, manutentori, giardinieri, corrieri notturni: più imprese nello stesso spazio nella stessa fascia oraria. Misura tipica: sfalsamento degli orari dove possibile, e in ogni caso informazione reciproca e riunione di coordinamento.
Emergenza con una sola persona in sede
È il punto che si dimentica più spesso. Se di notte in azienda c’è solo l’operatore di vigilanza, va definito chi gestisce un principio d’incendio, chi chiama i soccorsi e come si apre dall’interno. Misura tipica: planimetrie aggiornate consegnate all’operatore, punto di raccolta, numeri di reperibilità aziendale.
La documentazione da chiedere prima di far entrare qualcuno
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale secondo l’allegato XVII: visura camerale e autocertificazione o documentazione equivalente.
- DURC in corso di validità.
- Elenco nominativo del personale che accede alla sede, con qualifiche.
- Attestati di formazione del personale, compresi quelli su antincendio e primo soccorso se l’operatore è designato per quei ruoli.
- Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.
- Tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro: è un obbligo per il personale delle imprese in appalto, previsto dal comma 8 dell’art. 26.
- Verbale della riunione di coordinamento, che è il momento in cui il documento smette di essere carta.
Sul fronte economico va ricordato che i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza sono indicati specificamente nel contratto e, nelle procedure di affidamento, non sono soggetti a ribasso. È una voce che va tenuta distinta dal prezzo orario del servizio: chi prepara un capitolato trova le voci da inserire nell’articolo su gara e capitolato per il servizio di vigilanza.
L’errore più comune: il documento copiato
Il DUVRI che arriva più spesso sul tavolo è un modello generico in cui la parola «vigilanza» è stata sostituita a «pulizie». Il risultato è un documento che elenca rischi chimici da detergenti e non dice nulla su cosa fa un operatore alle 3 di notte se trova il portone del magazzino aperto.
Un DUVRI utile, per un servizio di vigilanza, risponde a sei domande concrete: quali aree l’operatore può attraversare e quali no; quali impianti restano attivi fuori orario; come si comandano i varchi; chi altro può essere in sede nelle stesse ore; cosa si fa in emergenza quando in sede c’è una sola persona; chi si chiama, in che ordine, e con quale numero verificato.
Tutto il resto è contorno. Il quadro generale sugli obblighi in materia è ripreso nella guida su vigilanza e sicurezza sul lavoro; per il trattamento dei dati raccolti ai varchi il riferimento è la guida al controllo accessi e GDPR.
Come lo gestiamo in pratica
Quando il servizio parte, la sequenza è questa: sopralluogo congiunto con chi in azienda si occupa di sicurezza, consegna della nostra documentazione e delle informazioni sui rischi che il servizio introduce, mappatura del percorso di ispezione con le aree interdette, riunione di coordinamento, e consegna agli operatori delle planimetrie e delle istruzioni operative sui varchi. Il documento resta del committente: noi forniamo la parte che riguarda noi e partecipiamo al coordinamento.
Per le realtà strutturate e con più sedi il quadro è nella pagina sulla vigilanza per aziende e realtà corporate in Lombardia; i costi orari di riferimento sono nella guida a quanto costa un vigilante privato.
Domande frequenti
Il DUVRI serve sempre quando si affida un servizio di vigilanza?
Non sempre. L’art. 26 del D.Lgs 81/2008 esclude l’obbligo per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno che non comportino rischi particolari (incendio di livello elevato, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni, rischi elencati nell’allegato XI). Un presidio continuativo in sede supera ampiamente quella soglia e comporta presenza fisica nei luoghi di lavoro: in quel caso il DUVRI va redatto.
Chi deve redigere il DUVRI, il committente o il fornitore?
Il documento è redatto dal datore di lavoro committente, cioè l’azienda che ospita il servizio, e allegato al contratto di appalto. Il fornitore coopera fornendo le informazioni sui rischi che la propria attività introduce e sulle misure adottate. Il DUVRI è dinamico: va aggiornato se cambiano lavorazioni, orari o luoghi.
Quali documenti bisogna chiedere all’azienda di vigilanza prima di farla entrare?
Visura camerale, autocertificazione o documentazione sul possesso dei requisiti tecnico-professionali secondo l’allegato XVII, DURC in corso di validità, nomi e qualifiche del personale che entrerà in sede, attestati di formazione, copertura assicurativa RCT/RCO. Il personale in appalto deve inoltre essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.
Quali sono i rischi da interferenza tipici di un servizio di vigilanza?
I più ricorrenti sono: circolazione di mezzi nei piazzali durante i passaggi notturni, uso di scale o percorsi in condizioni di scarsa illuminazione, presenza in aree con impianti in funzione fuori orario, apertura e chiusura di varchi automatizzati, coabitazione con imprese di pulizia o manutenzione nella stessa fascia oraria, e gestione delle emergenze quando in sede resta una sola persona.
Vi serve la documentazione per far partire il servizio?
Prepariamo la nostra parte e partecipiamo al coordinamento con il vostro RSPP, prima del primo turno. Guarda la vigilanza per aziende in Lombardia o il presidio fisso h24.
A cura di Giuseppe Nesca · Reparto Commerciale, Vigil Pro Security

