È la domanda che ci arriva più spesso dai titolari di negozio e dai responsabili di punto vendita, quasi sempre dopo un episodio andato male: «ma la guardia giurata può fermarlo? Può controllargli la borsa?». La confusione è comprensibile — divisa, distintivo, a volte l’arma — ma le conseguenze di un errore sono serie: un fermo illegittimo o una perquisizione arbitraria espongono l’operatore e l’azienda committente a responsabilità civili e penali, e possono far crollare in aula anche un caso di furto evidente. In questa guida chiariamo, con riferimenti normativi, cosa può e cosa non può fare una guardia giurata, dove finisce il potere del privato e dove inizia quello della polizia giudiziaria. È un contenuto informativo di carattere generale, non un parere legale sul caso specifico.
Chi è, giuridicamente, una guardia particolare giurata
La guardia particolare giurata è un soggetto privato che presta giuramento davanti al Prefetto e riceve un decreto di approvazione della nomina. La disciplina è contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), in particolare negli articoli 133 e seguenti, e nel relativo regolamento di esecuzione. Nell’esercizio delle sue funzioni la GPG è considerata dalla giurisprudenza incaricata di pubblico servizio: una qualifica che le attribuisce una tutela penale rafforzata quando viene aggredita, ma che non le conferisce i poteri autoritativi propri degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Questa è la chiave per capire tutto il resto. Una guardia giurata non è un poliziotto in versione privata: è un cittadino con un incarico specifico di custodia e vigilanza su beni determinati, che nell’esercizio di quell’incarico gode di alcune tutele in più, non di poteri in più. Diverso ancora è il caso dell’addetto ai servizi fiduciari o di controllo, che opera senza giuramento e dispone dei soli poteri di qualunque cittadino: la distinzione operativa tra le due figure è spiegata nella guida su portierato o guardia giurata.
Può fermare una persona? Solo in un caso preciso
Il fermo generalizzato non esiste. L’unico strumento a disposizione è quello previsto dall’articolo 383 del codice di procedura penale, l’arresto in flagranza da parte dei privati: ogni persona è facoltizzata a procedere all’arresto di chi è colto in flagranza di un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Non si tratta di un potere della guardia giurata in quanto tale: è la facoltà che spetta a chiunque, e che la guardia giurata esercita esattamente come qualunque altro cittadino.
Le conseguenze pratiche sono due, ed entrambe vengono regolarmente ignorate.
La prima: se il reato non rientra tra quelli per cui l’arresto è obbligatorio, il fermo non è consentito. Il taccheggio ordinario in un punto vendita, nella grande maggioranza dei casi, non rientra in quella categoria. Trattenere fisicamente una persona in quelle condizioni può integrare il reato di violenza privata o di sequestro di persona, con l’aggravante — non teorica — che a rispondere non è solo l’operatore ma anche chi ha impartito l’istruzione.
La seconda: anche nei casi in cui l’arresto è ammesso, chi lo esegue deve consegnare senza ritardo la persona arrestata alla polizia giudiziaria. Non esiste una «stanza sul retro» in cui trattenere qualcuno in attesa di chiarimenti, non esiste un interrogatorio interno, non esiste una trattativa per la restituzione della merce in cambio della non denuncia.
Può perquisire, o chiedere di aprire la borsa?
No. La perquisizione personale è un atto che incide sulla libertà individuale ed è riservato all’autorità giudiziaria e, nei casi e modi previsti dalla legge, alla polizia giudiziaria. Una guardia giurata non può frugare nelle tasche, non può ispezionare uno zaino, non può imporre di svuotare una borsa, e non può farlo neppure minacciando di chiamare le forze dell’ordine per ottenere il consenso: un consenso estorto sotto pressione non è un consenso valido.
Quello che può fare è chiedere una collaborazione volontaria — «le dispiace mostrarmi il contenuto della borsa?» — accettando che la risposta possa essere no. E può, se il regolamento interno dell’esercizio o dell’area lo prevede e la condizione è resa nota all’ingresso, subordinare l’accesso o la permanenza al rispetto di determinate regole. Sono due piani diversi: uno riguarda l’accesso a un luogo privato, l’altro la libertà personale, e solo il primo è nella disponibilità del titolare.
| Azione | Guardia particolare giurata | Polizia giudiziaria |
|---|---|---|
| Arresto in flagranza per delitti con arresto obbligatorio | Sì, come ogni privato (art. 383 c.p.p.) | Sì |
| Fermo per reati minori o su sospetto | No | Nei casi di legge |
| Perquisizione personale | No | Sì, nei casi e modi di legge |
| Richiesta obbligatoria dei documenti | No (può chiederli, non imporli) | Sì |
| Sequestro di beni o merce | No | Sì, nei casi di legge |
| Uso della forza | Solo legittima difesa proporzionata | Nei limiti di legge |
| Controllo accessi a proprietà privata | Sì, su incarico del titolare | — |
Identificazione, documenti e videosorveglianza
Nessun potere di identificazione coattiva: chiedere un documento è legittimo, pretenderlo no. In un’area privata, però, il titolare può stabilire che l’accesso avvenga previa registrazione — è il caso della reception aziendale, del cantiere o del complesso residenziale — e in quel contesto la guardia giurata o l’addetto applicano una regola contrattuale, non un potere pubblico. Chi non vuole identificarsi non commette un illecito: semplicemente non entra.
Lo stesso vale per le immagini. Le riprese di videosorveglianza sono uno strumento probatorio prezioso, ma la loro gestione è soggetta alla normativa sulla protezione dei dati personali: informativa, angoli di ripresa, tempi di conservazione, soggetti autorizzati alla visione. Mostrare un filmato a chi non ha titolo, o conservarlo indefinitamente, è un problema per l’azienda anche quando il furto è evidente. Gli aspetti pratici sono descritti nella guida sul controllo accessi e la gestione dei dati.
Allora a cosa serve, se non può fermare nessuno?
È la domanda giusta, e la risposta è che la protezione reale non passa quasi mai dal fermo. Passa da tre cose.
Deterrenza. La maggior parte dei tentativi si interrompe prima di iniziare quando c’è una presenza visibile e attenta. Il taccheggiatore seriale sceglie il punto vendita in base alla facilità, e una presenza qualificata sposta la scelta altrove. Secondo Confcommercio–Format Research il taccheggio vale 5,4 miliardi di euro l’anno in Italia e colpisce il 62,3% dei negozi: la partita si gioca sulla prevenzione, non sul recupero.
Osservazione e documentazione. Rilevare il comportamento, seguirlo, documentarlo, chiamare tempestivamente il 112 e fornire una descrizione utile vale più di un fermo maldestro. Una denuncia con riscontri solidi porta a un risultato; un fermo illegittimo distrugge il caso e crea un problema nuovo.
Interruzione del reato. Avvicinarsi, farsi vedere, rivolgere la parola: nella pratica quotidiana questo interrompe il tentativo molto più spesso di qualunque intervento fisico, senza esporre nessuno.
È esattamente il ragionamento che porta molti retailer a strutturare un servizio antitaccheggio invece di affidarsi solo alle antenne: il confronto è approfondito nell’analisi su antitaccheggio per negozi e GDO e nella guida su telecamere o vigilanza fisica.
Cosa deve pretendere chi commissiona il servizio
Chi acquista un servizio di vigilanza ha una responsabilità precisa: non impartire istruzioni che espongano l’operatore a comportamenti illegittimi. Frasi come «fermateli e fateglielo restituire» sono richieste che nessun servizio serio può accettare. Quello che si può e si deve pretendere è invece molto concreto: procedure scritte su cosa fare in caso di sospetto, un protocollo chiaro di allertamento delle forze dell’ordine, la registrazione degli episodi in un rapporto di servizio e la formazione degli addetti su questi limiti. Un fornitore che non affronta il tema prima della firma è un fornitore che scaricherà il problema sul cliente al primo episodio.
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Domande frequenti
La guardia giurata può fermare una persona?
Solo nel caso previsto dall’articolo 383 del codice di procedura penale, cioè l’arresto in flagranza per i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, facoltà che spetta a qualunque cittadino. Fuori da questa ipotesi il fermo non è consentito e può configurare violenza privata o sequestro di persona. La persona arrestata va consegnata senza ritardo alla polizia giudiziaria.
La guardia giurata può perquisire o controllare la borsa?
No. La perquisizione personale è riservata all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge. Una guardia giurata può solo chiedere una collaborazione volontaria, accettando un eventuale rifiuto, e non può ottenerla sotto minaccia o pressione.
Può chiedere i documenti di identità?
Può chiederli, ma non può imporne l’esibizione: l’identificazione coattiva è un potere della polizia giudiziaria. In un’area privata il titolare può però subordinare l’accesso alla registrazione dei visitatori, e in quel caso la guardia applica una regola contrattuale resa nota all’ingresso, non un potere pubblico.
Cosa può fare allora contro un taccheggio in corso?
Osservare e documentare il comportamento, rendersi visibile per interromperlo, allertare tempestivamente il 112 fornendo una descrizione utile e registrare l’episodio nel rapporto di servizio. Nella pratica la presenza attenta previene la maggior parte dei tentativi, mentre un fermo illegittimo fa perdere il caso e crea una responsabilità nuova per il negozio.
A cura di Giuseppe Nesca · Reparto Commerciale, Vigil Pro Security

